Con riferimento all’articolo pubblicato su “La Prealpina” del 04.06.2016, in cui si cita testualmente l’emanazione da parte del Sindaco di “un’ordinanza in cui si disponga l’abbattimento di tutte le parti pericolanti dell’edificio, «se servisse anche tutto»”, non posso che rimarcare l’atteggiamento tutt’altro che orientato ad una volontà di conservazione e di valorizzazione del centro storico di Sacconago da parte dell’Amministrazione uscente.
Con l’alibi della sicurezza e dell’incolumità delle persone, “il primo cittadino è pronto a firmare il via libera alle ruspe prestissimo”. Oggi, a solo pochi giorni dall’incendio – che sicuramente ha aggravato le condizioni dell’immobile ma che non pare irrecuperabile – sembra quindi che l’Amministrazione ormai uscente stia valutando in tutta fretta la possibilità di abbatterlo, in tutto o in parte, per l’incolumità di eventuali visitatori (rif. Articolo “La Prealpina” del 04.06.2016 a firma Marco Linari), creando un precedente veramente pericoloso per il patrimonio storico di proprietà comunale, generalmente in condizioni di salute che definirei eufemisticamente “non ottimali”. Solo qualche esempio: il Conventino, il Borri, vila Radetzky, Cascina Burattana, quello che rimane della Cascina dei Poveri, … Dunque può bastare un incendio in architetture storiche, di pregio, vincolate, spesso abbandonate e lasciate all’incuria, a decidere così le sorti del patrimonio storico cittadino? Non sarebbe una soluzione più saggia quella di metterlo in sicurezza, predisponendo tutti gli opportuni accorgimenti per evitare l’ingresso di persone non autorizzate e permettere un futuro recupero per la città di una testimonianza del nostro passato?
Un po’ di storia. Situato in pieno centro storico di Sacconago, dopo un lungo periodo di incuria e di abbandono è stato oggetto di un incendio che lo danneggiato solo pochi giorni fa. L’area è stata oggetto di attente ricerche storiche anche da parte dell’arch. Augusto Spada, che ha identificato l’area del vecchio oratorio con il palazzo dei marchesi Corio, feudatari di Sacconago nel XVII secolo. Probabilmente i mappali 875, 870 e 869 erano la residenza nobiliare, i mappali 824, 873, 872, 876 e 877 i rustici, i mappali 286, 28(3?), 284 e 309 il grande parco. Successivamente la proprietà viene frazionata e la parte occidentale del palazzo (che diventerà la residenza dell’ing Italo Azzimonti – uno dei maggiorenti del borgo e progettista della chiesa nuova dei Santi Pietro e Paolo – poi oratorio parrocchiale, poi proprietà comunale) viene profondamente ristrutturata, gran parte dei rustici viene demolita per creare una grande colata di asfalto su cui sono solitamente parcheggiate tre o quattro auto, ma la parte orientale, di proprietà privata, ha mantenuto il caratteristico accesso privato (attuale vicolo Montanara), i corpi di fabbrica disposti a C intorno al cortile interno, la torretta all’angolo nord-est ed il giardino, che conserva ancora, unico sopravvissuto, il disegno tipicamente settecentesco, analogo di quelli scomparsi di palazzo Marliani a Busto Arsizio, e di palazzo Rasini a Borsano; è probabile che conservi ancora degli ambienti dell’epoca.
Cosa prevede il PGT vigente? Nella tavola di azzonamento del vigente PGT l’immobile, oltre ad essere compreso nella perimetrazione del centro storico, è solo genericamente indicato come facente parte di un’area destinata a servizi prossimi venturi. Ma in altri elaborati dello stesso strumento urbanistico vigente sono individuabili indicazioni più interessanti. Non si tratta solo un “vecchio edificio”: la Tavola “C6.2.3 – Nuclei di antica formazione – Modalità di intervento” lo evidenzia come un “Edificio T1 – di interesse storico ed architettonico” (EDIFICIO 124, contiguo all’edificio 125 – ex Casa Azzimonti) e prevede espressamente come modalità di intervento quella del “Risanamento conservativo”. Per intenderci, la classe T1 è quella che comprende gli edifici con i maggiori vincoli e di maggiore interesse della nostra città.
Modalità di intervento. In particolare, per gli edifici in classe T1, le normative di piano indicano espressamente: “EDIFICI IN CLASSE T1 Definizione. Comprende gli organismi edilizi e gli edifici che per le loro caratteristiche tipologiche e architettoniche, per il loro valore storico, per il significato simbolico che hanno assunto per la comunità, devono essere essenzialmente conservati, recuperando il loro stato originale con tutti i suoi caratteri planivolumetrici, formali e strutturali, valorizzando gli elementi architettonici e decorativi e ripristinando le parti alterate. Si tratta di edifici coerenti con l’impianto dei centri storici e il fronte principale di questi edifici, che generalmente prospetta su spazi pubblici, si distingue per uso di materiali e decorazioni. All’interno della classe T1, ai fini dell’individuazione di coerenti e corrette modalità di intervento, sono state individuate le seguenti tipologie di edifici: […] – Edifici di civile abitazione: sono rappresentati da edifici singoli o aggregati, costituiti da edifici in linea, a corte chiusa e/o semiaperta, con fronte continuo lungo la strada ed altezze variabili e spazi di pertinenza interni. […] L’elaborato C.11 – Repertorio dei beni vincolati e di interesse storico ed architettonico, contiene una scheda per ciascuno dei beni classificati in classe T1. Tale elaborato costituisce parte integrante delle presenti norme.
Modalità di intervento. Si tratta di interventi e opere orientate all’utilizzo e alla valorizzazione con l’obiettivo della conservazione, del recupero e della trasmissione degli elementi artistici, storici e documentari significativi dell’edificio. Gli interventi sugli edifici dovranno rigorosamente rispettare l’aspetto esterno, l’impianto strutturale, tipologico, architettonico e tutte le partiture decorative, assicurando nel contempo la funzionalità dell’organismo edilizio in relazione alle destinazioni d’uso ammesse e compatibili con le sue caratteristiche e la sua qualità complessiva. Oltre alle prescrizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: – salvaguardia (o ripristino) dei prospetti originali riguardo ai moduli compositivi, alle partiture di facciata, al taglio e ai rapporti proporzionali delle aperture ai vari piani; mantenimento della cortina edilizia lungo il fronte stradale; – rispetto (o ripristino) della veste architettonica esterna e dei paramenti, sia verso strada che verso gli spazi interni; dei particolari architettonici e decorativi originali, che dovranno essere mantenuti, se esistenti o recuperati, ove riconoscibili o documentabili, anche nei materiali ed assetti cromatici originali e/o tradizionali del centro storico; – ripristino di infissi, serramenti, ed eventuale rinnovo, con i materiali, le fogge, colori originali e/o compatibili con quelli tipici del centro storico; – rifacimento degli intonaci e dei rivestimenti esterni con materiali, tecniche e colori originali e/o compatibili con quelli tipici del centro storico; – mantenimento dei caratteri delle strutture portanti verticali ed orizzontali (se originali o ad esse omogenee) o ripristino di tali caratteri nel caso di intervento su edifici già manomessi. I solai potranno essere sostituiti previa documentazione delle necessità statiche, con altri aventi le medesime caratteristiche, solo se privi di valore artistico oggettuale; in tale caso dovranno invece essere conservati. Eventuali variazioni di quote potranno essere consentite solo se risulti oggettivamente dimostrabile la coerenza delle trasformazioni con l’organismo architettonico; – mantenimento dei caratteri tradizionali delle strutture di copertura e dei materiali di copertura stessi, di gronde e pluviali o, nel caso di interventi su organismi architettonici già manomessi, ripristino di tali elementi con le fogge ed i materiali tradizionali del centro storico; – conservazione di tutti gli elementi tipologici individuanti il carattere della costruzione oggetto d’intervento e, contestualmente, dei relativi elementi architettonici. Sono consentite le seguenti tipologie di interventi: Manutenzione ordinaria – Mo, Manutenzione straordinaria – Ms, Restauro – Rs e Risanamento conservativo – Rc secondo quanto previsto all’interno dell’Art. 20, fatto salvo il rispetto di quanto previsto all’Art. 21.”
Sono interventi di Risanamento conservativo – Rc, quelli volti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità con un insieme di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili.
Tali interventi riguardano edifici che hanno conservato i caratteri architettonici e costruttivi originari contribuendo a definire l’immagine della città storica e sono finalizzati al recupero dell’abitabilità con ripristino igienico, statico, funzionale, anche attraverso l’inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall’uso previsto, senza aumento di volume e rispettando il sistema strutturale e gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti.
Sono ammesse le seguenti opere: a) Conservazione dei prospetti e dell’intero apparato decorativo, compresi tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, edicole, lapidi). Le finiture esterne, se in condizioni di degrado, potranno essere integrate o sostituite con materiali e tecniche coerenti ai caratteri originari dell’edificio. Sono consentite limitate modifiche ai prospetti sugli spazi privati, volte a migliorare la composizione della facciata e le condizioni di aeroilluminazione interna, quali: trasformazione di finestra in porta finestra e viceversa, realizzazione-eliminazione di aperture nel rispetto delle partiture esistenti, eliminazione di superfetazioni chiaramente leggibili come elementi aggiunti all’edificio storico. b) Consolidamento statico degli elementi strutturali, con sostituzione delle parti irrimediabilmente ammalorate, utilizzando materiali e tecnologie coerenti con i caratteri dell’edificio. Qualora gli elementi strutturali risultino visibili (scale, ballatoi, sporti di gronda), nel caso di sostituzione dovranno essere riproposti i materiali originari. Non sono ammesse modifiche planimetriche, alterazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture ne alterazioni della sagoma dell’edificio, ad eccezione di quelle necessarie per l’installazione di impianti tecnologici. c) Conservazione o ripristino degli ambienti interni, in particolare di tutti gli elementi architettonici e decorativi di pregio (volte, soffitti, fregi, ecc.) e delle parti comuni (androni, scale, portici ecc.). E’ ammessa la realizzazione o demolizione di pareti divisorie interne e di aperture/chiusure nelle murature portanti all’interno dell’edificio, anche per l’aggregazione o suddivisione di unità immobiliari, laddove ciò non ne comprometta il valore architettonico. Nel caso di sostituzione delle finiture interne, devono essere utilizzate tecniche e materiali coerenti con i caratteri dell’edificio. d) Realizzazione e integrazione degli impianti tecnologici, nel rispetto dei caratteri architettonici e distributivi degli edifici. Non è ammessa la realizzazione di volumi tecnici esterni; è consentita la sola realizzazione di ascensori verso lo spazio privato degli edifici, ove non sia possibile la collocazione all’interno degli stessi.
LE NORMATIVE VIGENTI NON PREVEDONO DUNQUE LA POSSIBILITA’ DI DEMOLIZIONE DI TALI FABBRICATI.
Tanto dovevasi.